Art. 205 c.d.s. — Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
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Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507)). (( Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ))
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 13 agosto 2003 · versione 54 su Normattiva