Art. 10 c.p.c.
Determinazione del valore
[1]Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
[2]A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva