Art. 169 c.p.c. — Ritiro dei fascicoli di parte
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Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga, e in ogni caso non oltre l'udienza prevista nell'articolo 189.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva