Art. 169 c.p.c. — Ritiro dei fascicoli di parte
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[1]((Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
[2]Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 26 novembre 2024 · versione 10 su Normattiva