Art. 169 c.p.c.Ritiro dei fascicoli di parte

[1]Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare ((...)) dalla cancelleria ((il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato)); ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. 178

[2]Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo ((cartaceo)) all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art169 · fonte su Normattiva