Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Consulenza tecnica d’ufficio - Consulenza c.d. percipiente - Presupposti.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Cass. civ. n. 4301/2026Sez. 2Rv. 677451-02
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura civileart. 62 Codice di procedura civile
Precedenti: 658504-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Procedimento di accertamento della responsabilità sanitaria - Utilizzo di perizia collegiale disposta nel procedimento penale - Violazione dell’art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria, non viola il disposto dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 l'utilizzo di una perizia medica espletata, nell'ambito di un procedimento penale, da un collegio di esperti muniti di specifiche competenze, ritualmente prodotta nel processo civile e sottoposta al contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 3732/2026Sez. 3Rv. 677814-01
Riguarda ancheart. 15 Responsabilità sanitariaart. 61 Codice di procedura civile
Precedenti: 677229-01, 674880-02
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza della “collegialità qualificata” ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).
Cass. civ. n. 34085/2025Sez. 3Rv. 677229-01
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 674880-02, 674880-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Adesione all'ultimo parere tecnico - Motivazione della decisione - Contenuto. 78 <!-- pag. 79 --> In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.
Cass. civ. n. 15596/2025Sez. 3Rv. 674859-01
Riguarda ancheart. 195 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 665999-02
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità ratione temporis - Giudizi di merito iniziati dopo la relativa entrata in vigore - Consulenza tecnica preventiva anteriormente svolta secondo le norme previgenti - Acquisizione - Ritualità - Obbligo di rinnovazione nelle forme di cui all’art. 15 - Sussistenza. 79 <!-- pag. 80 --> · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.
Cass. civ. n. 15594/2025Sez. 3Rv. 674880-01
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitariaart. 162 Codice di procedura civile
Precedenti: 671140-01, 671142-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere. 81 <!-- pag. 82 --> Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Cass. civ. n. 15594/2025Sez. 3Rv. 674880-02
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitariaart. 159 Codice di procedura civile
Precedenti: 671140-01, 671142-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).