Art. 23 c.p.c.Foro per le cause tra soci e tra condomini

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[1]Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

[2]Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art23 · fonte su Normattiva