Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Correzione di errore materiale - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.
Cass. civ. n. 3128/2026Sez. 3Rv. 677788-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 676215-01, 650928-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.
Cass. civ. n. 469/2026Sez. 3Rv. 677520-01
Riguarda ancheart. 288 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 674993-01, 645743-01, 672744-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).
Cass. civ. n. 33756/2025Sez. 2Rv. 677163-01
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 172 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 642564-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Nella specie la S.C. ha affermato tale principio, accogliendo il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 nei confronti di un decreto di riduzione del compenso professionale già liquidato con precedente provvedimento ritenuto poi dal Tribunale suscettibile di correzione di errore materiale anche in 74 <!-- pag. 75 --> assenza di opposizione, al fine di evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi dell'art. 172 del richiamato d.p.r.).
Cass. civ. n. 33756/2025Sez. 2Rv. 677163-02
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 172 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 642564-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione integrativa - Ammissibilità.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, qualora sia necessario introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio.
Cass. civ. n. 28691/2025Sez. 2Rv. 676936-01
Riguarda ancheart. 288 Codice di procedura civile
Precedenti: 652825-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 25526/2025Sez. 3Rv. 676358-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civileart. 288 Codice di procedura civile
Precedenti: 666712-01, 639924-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in 64 <!-- pag. 65 --> sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
Cass. civ. n. 25284/2025Sez. 3Rv. 676337-01
Riguarda ancheart. 365 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civileart. 398 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 633895-01, 654940-01, 672744-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391- bis c.p.c. - Applicabilità - Competenza - Collegio - Fondamento.
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Cass. civ. n. 23153/2025Sez. 1Rv. 676215-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 673383-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per correzione di errore materiale - Art. 288, comma 3, c.p.c. - Limite annuale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore - Portata generale - Fondamento - Correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Applicabilità.
Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
Cass. civ. n. 22023/2025Sez. 3Rv. 675892-01
Riguarda ancheart. 288 Codice di procedura civileart. 82 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 625438-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Motivazione contestuale - Contrasto fra dispositivo e motivazione - Nullità - Esclusione - Integrazione funzionale alla ricostruzione dell'effettiva volontà giudiziale - Necessità. 301 <!-- pag. 302 --> Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.
Cass. civ. n. 21140/2025Sez. LRv. 675866-01
Riguarda ancheart. 288 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 437 Codice di procedura civile
Precedenti: 672147-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedura di correzione di errore materiale - Spese giudiziali - Esperimento per erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali documentate - Ammissibilità - Esclusione. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 19718/2025Sez. 3Rv. 675350-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 667956-01, 640597-01, 668218-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Decreto di omologa ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. - Statuizione sulle spese processuali - Correzione di errore materiale - Ammissibilità - Presupporti - Omessa pronuncia sulle spese nei confronti del non legittimato passivo - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445- bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).
Cass. civ. n. 17835/2025Sez. LRv. 675823-01
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 652903-01, 661315-01, 666012-01, 668218-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione di errori materiali - Funzione - Condizioni - Contenuto concettuale della decisione - Incidenza - Esclusione.
Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.
Cass. civ. n. 17309/2025Sez. 1Rv. 675317-01
Precedenti: 566590-01, 658775-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Sussistenza - Idoneità ad incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo - Esclusione - Fattispecie.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).
Cass. civ. n. 16032/2025Sez. 3Rv. 674993-01
Riguarda ancheart. 288 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 645743-01, 672744-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.
Cass. civ. n. 10814/2025Sez. 3Rv. 674590-01
Riguarda ancheart. 288 Codice di procedura civile
Precedenti: 659921-01, 668450-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).