Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - Convalida - Applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Ragioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.
Cass. civ. n. 1668/2026Sez. 1Rv. 676705-01
Riguarda ancheart. 13 Costituzioneart. 327 Codice di procedura civileart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 742/1969
Precedenti: 674498-01, 663963-01, 673844-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Cass. civ. n. 34531/2025Sez. 2Rv. 677439-01
Riguarda ancheart. 106 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 665054-01, 659563-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Appello proposto in una causa successivamente riunita ad altre - Declaratoria di improcedibilità con la decisione delle cause riunite - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione.
L'appello principale, proposto in una causa successivamente riunita ad altre e poi dichiarato improcedibile nella decisione sulle cause riunite, non consuma il potere di impugnazione della parte.
Cass. civ. n. 34482/2025Sez. 3Rv. 677190-01
Riguarda ancheart. 333 Codice di procedura civileart. 334 Codice di procedura civile
Precedenti: 670662-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.
Cass. civ. n. 33159/2025Sez. 3Rv. 677175-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 649046-02, 668339-01, 665054-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).
Cass. civ. n. 31910/2025Sez. 3Rv. 677090-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 668710-01, 658856-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.
Cass. civ. n. 31839/2025Sez. LRv. 677124-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 28 d.l. 76/2020art. 417 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 641178-01, 630225-01, 661299-01, 658856-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
(nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.
Cass. civ. n. 31464/2025Sez. 3Rv. 677088-01
Riguarda ancheart. 348 Codice di procedura civileart. 35 d.lgs. 149/2022art. 3 d.lgs. 149/2022art. 1 legge 197/2022
Precedenti: 674745-01, 673356-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.
La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.
Cass. civ. n. 29919/2025Sez. 2Rv. 676317-01
Riguarda ancheart. 170 Codice di procedura civileart. 285 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 658856-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Principio di ultrattività del rito - Presupposto - Rito effettivamente seguito dal giudice nella trattazione della causa - Erroneità - Irrilevanza -Fattispecie.
L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era 95 <!-- pag. 96 --> stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).
Cass. civ. n. 27853/2025Sez. 3Rv. 676592-01
Riguarda ancheart. 327 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 433 Codice di procedura civileart. 447 Codice di procedura civile
Precedenti: 655778-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 26288/2025Sez. 2Rv. 676708-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 326 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 661545-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare 74 <!-- pag. 75 --> dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
Cass. civ. n. 25399/2025Sez. 3Rv. 676346-01
Riguarda ancheart. 398 Codice di procedura civileart. 395 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 638922-01, 671264-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Giudizio in cassazione - Mancata allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “breve” ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Onere di deposito della relata di notifica - Sussistenza - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 23982/2025Sez. 1Rv. 675931-01
Riguarda ancheart. 327 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 671373-01, 661874-01, 665188-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Dies ad quem coincidente con un venerdì festivo - Proroga al primo giorno seguente non festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
La prorogai di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Cass. civ. n. 20509/2025Sez. 3Rv. 675730-01
Riguarda ancheart. 155 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 668100-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
Cass. civ. n. 16991/2025Sez. 3Rv. 675021-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 648132-04
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
Cass. civ. n. 16649/2025Sez. 3Rv. 675327-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 666540-01, 598037-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell’indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento. 128 <!-- pag. 129 --> In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.
Cass. civ. n. 12684/2025Sez. 2Rv. 674565-01
Riguarda ancheart. 125 Codice di procedura civileart. 149 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012
Precedenti: 657819-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 11449/2025Sez. 1Rv. 674528-01
Riguarda ancheart. 327 Codice di procedura civileart. 739 Codice di procedura civileart. 14 legge 3/2012
Precedenti: 670270-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
Cass. civ. n. 737/2025Sez. 3Rv. 673379-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 617683-01, 658856-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).