Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l’impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.
I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.
Cass. civ. n. 1490/2026Sez. 3Rv. 677673-01
Riguarda ancheart. 335 Codice di procedura civileart. 398 Codice di procedura civile
Precedenti: 671721-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza 76 <!-- pag. 77 --> costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.
Cass. civ. n. 1490/2026Sez. 3Rv. 677673-02
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civile
Precedenti: 648476-01
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudicato interno - Questione non interessata da statuizione anche implicita o necessariamente presupposta - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione).
Cass. civ. n. 34240/2025Sez. 3Rv. 677269-01
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 662691-01, 675787-01, 639281-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 648466-01, 673210-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Parte non appellante - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.
Cass. civ. n. 27167/2025Sez. 3Rv. 676597-01
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 110 Codice di procedura civile
Precedenti: 660998-01, 624021-01, 659603-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza non definitiva sull'an debeatur - Passaggio in giudicato - Sentenza d'appello definitiva sul quantum debeatur - Cassazione senza rinvio per difetto di ius postulandi - Conseguenze - Efficacia caducatoria endoprocedimentale nei confronti della sola sentenza sul quantum - Sussistenza - Effetti caducatori nei confronti della sentenza sull'an - Esclusione. 150 <!-- pag. 151 --> La cassazione senza rinvio, per difetto di ius postulandi, della sentenza definitiva sul quantum debeatur pronunciata in appello, non produce effetti caducatori sul passaggio in giudicato di quella di condanna generica con successiva prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., giacché rimuove la pronuncia di secondo grado per ragioni di mero rito, così producendo effetti esclusivamente endoprocedimentali che non incidono sulla sentenza non definitiva passata in giudicato sull'an debeatur.
Cass. civ. n. 20626/2025Sez. 2Rv. 675960-01
Riguarda ancheart. 278 Codice di procedura civileart. 340 Codice di procedura civileart. 361 Codice di procedura civile
Precedenti: 665521-01, 673338-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 12258/2025Sez. 2Rv. 674564-01
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 664320-01, 667230-01, 662227-03
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Domanda di regresso verso più condebitori solidali - Accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" - Impugnazione della statuizione di rigetto emessa in favore dell'altro - Effetti ex art. 336 c.p.c. sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata - Configurabilità. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.
Cass. civ. n. 10511/2025Sez. 3Rv. 674651-01
Riguarda ancheart. 1299 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 660830-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Cass. civ. n. 9761/2025Sez. 3Rv. 674713-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 91 Codice di procedura civileart. 93 Codice di procedura civileart. 389 Codice di procedura civile
Precedenti: 556612-01, 574851-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).