Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza – Fondamento- Fattispecie.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito 29 <!-- pag. 30 --> il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).
Cass. civ. n. 1217/2026Sez. 1Rv. 676957-01
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.
La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).
Cass. civ. n. 34651/2025Sez. 3Rv. 677267-01
Riguarda ancheart. 190 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 666495-03, 632194-01, 676957-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere.
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).
Cass. civ. n. 29782/2025Sez. 1Rv. 677115-01
Riguarda ancheart. 339 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 556098-01, 645991-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21279/2025Sez. 3Rv. 675742-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 563704-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21279/2025Sez. 3Rv. 67574201
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 563704-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Udienza di precisazione delle conclusioni - Svolgimento ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione del giudice relatore dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, ma prima della celebrazione dell'udienza cartolarizzata - Rispetto del principio di immutabilità del giudice d'appello - Sussistenza.
Il principio di immutabilità del giudice d'appello ex art. 352 c.p.c., secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni), non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione "cartolarizzata" con assegnazione della causa in decisione.
Cass. civ. n. 20523/2025Sez. 3Rv. 675731-01
Riguarda ancheart. 276 Codice di procedura civileart. 221 Decreto Rilancio
Precedenti: 658777-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Deliberazione della sentenza anteriormente all'udienza di discussione ex art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente - Nullità - Fondamento. 209 <!-- pag. 210 --> Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 11891/2025Sez. 3Rv. 674846-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzione
Precedenti: 666781-01, 673942-01, 674693-01, 670513-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).