Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Esecuzione forzata - Sospensione dell’esecutività del titolo disposta dal giudice di merito - Estinzione del processo esecutivo iniziato ovvero sopravvenuta inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi successivi - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra debitori, con violazione dei principî della parità delle parti e del giusto processo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 283 Codice di procedura civileart. 623 Codice di procedura civileart. 630 Codice di procedura civile
Processo civile - Sospensione dell'esecutività del titolo - Mancata previsione della perdita di efficacia, sin dall'inizio, degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato - Lamentata disparità di trattamento tra debitori esecutati o non esecutati al momento del provvedimento sospensivo, nonché violazione della tutela difensiva del debitore esecutato - Questione già decisa con pronuncia di rigetto - Mancanza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza - trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacche' la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale ex tunc del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.
Riguarda ancheart. 630 Codice di procedura civileart. 649 Codice di procedura civileart. 623 Codice di procedura civile
PROCESSO PENALE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A FAVORE DELLA PARTE LESA CHE SI E' COSTITUITA PARTE CIVILE E NE HA FATTO RICHIESTA - COD. PROC. PEN., ART. 489, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 282, 283 E 373 COD. PROC. CIVILE - DIVERSITA' DEL REGIME CONCERNENTE L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA EMESSA NEL PROCESSO CIVILE O IN QUELLO PENALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.
Riguarda ancheart. 489 r.d. 1399/1930art. 283 Codice di procedura civileart. 282 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORME NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO A QUO (DI ESECUZIONE), MA CONCERNENTI UN PROCEDIMENTO ESTRANEO ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 373 - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata dal Pretore in sede di processo di esecuzione di una sentenza di II grado gravata di ricorso per Cassazione nel presupposto che il procedimento per ottenere, dal giudice di appello, la sospensione della sentenza oggetto del ricorso sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, e' irrilevante, essendo di palese evidenza che il giudice a quo, invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione e' risalito, onde sollevare la questione di costituzionalita', ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il giudice, infatti, non doveva, ne' direttamente ne' indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioe' relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresi' all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto.