Art. 4 c.p.c.
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Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici del Regno:
- 1)se quivi e' residente o domiciliato anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell' articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- 2)se la domanda riguarda beni esistenti nel Regno o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nel Regno, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
- 3)se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nel Regno o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;
- 4)se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva