Art. 434 c.p.c. — Deposito del ricorso in appello
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[1]Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore alle lire diecimila, e del tribunale negli altri casi.
[2]Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva