Art. 434 c.p.c. — Deposito del ricorso in appello
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[1]Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
[2]Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998 · versione 21 su Normattiva