Art. 474 c.p.c.Titolo esecutivo

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[1]L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

[2]Sono titoli esecutivi:

  • 1)le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • 2)le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  • 3)gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art474 · fonte su Normattiva