Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sentenza di primo grado - Sospensione parziale dell'esecutorietà ad opera del giudice dell'appello - Efficacia meramente interinale - Parziale caducazione del titolo esecutivo - Esclusione - Ragioni. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE In genere.
La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).
Cass. civ. n. 4240/2026Sez. 3Rv. 677784-02
Riguarda ancheart. 283 Codice di procedura civileart. 351 Codice di procedura civileart. 352 Codice civile
Precedenti: 579734-01, 603370-01, 635916-01, 675519-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello che riforma quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., un'apposita domanda in tal senso. (Nella specie, la S.C., ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, nell'ambito di un precedente giudizio avente ad oggetto il merito della controversia, uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, sicché la promozione di un autonomo giudizio costituiva un inutile dispendio di attività processuale, sanzionato con la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 1515/2026Sez. 3Rv. 677572-02
Riguarda ancheart. 96 Codice di procedura civileart. 316 Codice di procedura civileart. 402 Codice di procedura civile
Precedenti: 640323-01, 649665-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza 76 <!-- pag. 77 --> costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.
Cass. civ. n. 1490/2026Sez. 3Rv. 677673-02
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civile
Precedenti: 648476-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debitore ammesso al concordato preventivo - Creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva - Possibilità di agire in forza di un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza di omologa - Natura condannatoria - Titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.
Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).
Cass. civ. n. 573/2026Sez. 3Rv. 677547-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 605 Codice di procedura civileart. 184 Legge fallimentare
Precedenti: 674009-01
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Esecuzione forzata - Obbligo di consegna di azioni dematerializzate - Giudice dell'esecuzione - Nomina commissario ad acta - Esclusione.
In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.
Cass. civ. n. 573/2026Sez. 3Rv. 677547-03
Riguarda ancheart. 612 Codice di procedura civileart. 2908 Codice civile
Precedenti: 654619-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Separazione personale dei coniugi - Verbale di separazione consensuale munito di omologa del Tribunale - Titolo esecutivo - Divieto di duplicazione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Cass. civ. n. 34848/2025Sez. 1Rv. 677077-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 633 Codice di procedura civileart. 158 Codice civile
Precedenti: 674622-01, 638878-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. - Espressa domanda e statuizione ad hoc - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in sede esecutiva. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.
La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro, 92 <!-- pag. 93 --> in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario.
Cass. civ. n. 31910/2025Sez. 3Rv. 677090-03
Riguarda ancheart. 1284 Codice civile
Precedenti: 673754-01, 670951-02
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE In genere.
Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 1241 Codice civileart. 1243 Codice civile
Precedenti: 623415-01, 597004-01, 669462-01, 300770-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Convenzione di separazione personale omologata - Obbligo di contribuzione alle spese di mantenimento dei figli - Omesso adempimento - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Condizioni - Fattispecie. · FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE In genere.
La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione -, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito).
Cass. civ. n. 22522/2025Sez. 3Rv. 676201-01
Riguarda ancheart. 337 Codice civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 670640-01, 638878-01, 618151-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione - Patti contrattuali prevedenti franchigie o scoperti - Proposizione dell'eccezione in modo analitico e circostanziato - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di contenere la condanna "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti" - Ammissibilità - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.
L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudice non la prende in esame - l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti".
Cass. civ. n. 21824/2025Sez. 3Rv. 675450-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 625493-01, 667848-02
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Fatto sopravvenuto impediente - Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).
Cass. civ. n. 9063/2025Sez. 3Rv. 674608-01
Riguarda ancheart. 612 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Mutuo “solutorio” utilizzato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario - Validità - Sussistenza - Efficacia come titolo esecutivo - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Seconda civile con l’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 – hanno pronunciato i seguenti principî: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
Cass. civ. n. 5841/2025Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).