Art. 474 c.p.c.Titolo esecutivo

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[1]((L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

[2]Sono titoli esecutivi:

  • 1)le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • 2)le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  • 3)gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

[3]L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma)). 113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Testo vigente dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006 · versione 118 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art474 · fonte su Normattiva