Art. 495 c.p.c. — Conversione del pignoramento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1976 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
[2]La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.
[3]Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
[4]((Con la stessa ordinanza il giudice puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.
[5]I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
[6]Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sara' depositato in cancelleria, intestato al creditore.
[7]Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati)).
Testo vigente dal 20 giugno 1976 al 1 gennaio 1993 · versione 26 su Normattiva