Art. 495 c.p.c. — Conversione del pignoramento
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[1]((In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignoranete e dei creditori intervenuti.
[2]Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma e' depositata dal cancelliere presso un Istituto di Credito, indicato dal giudice.
[3]La somma da sostituire al bene pignorato e determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione sentite le parti.
[4]Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
[5]Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.
[6]L'istanza puo' essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilita')). 67
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994 · versione 64 su Normattiva