Art. 514 c.p.c. — Cose mobili assolutamente impignorabili
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Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
- 1)le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2)l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui;
- 3)i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- 4)gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
- 5)le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- 6)le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1971 · versione 0 su Normattiva