Art. 514 c.p.c.Cose mobili assolutamente impignorabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2006 al 2 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

  • 1)le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • 2)l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • 3)i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • 4)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52));
  • 5)le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  • 6)le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Testo vigente dal 1 marzo 2006 al 2 febbraio 2016 · versione 122 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art514 · fonte su Normattiva