Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - OBBLIGATORIETÀ - POTERE DELIBATORIO DEL GIUDICE IN PRESENZA DI VIZI DI RITO O DI MERITO E DI EVIDENZA DELLA FINALITÀ DILATORIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE, DEL GIUSTO PROCESSO, DEL CONTRADDITTORIO, DI PARITÀ ED EGUAGLIANZA DELLE PARTI, DELL’IMPARZIALITÀ ED INDIPENDENZA DEL GIUDICE, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AMMINISTRATIVO - POSSIBILITÀ DI DARE ALLE NORME CENSURATE UNA INTERPRETAZIONE COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui “non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente”, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l’asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell’istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.
Riguarda ancheart. 53 Codice di procedura civileart. 54 Codice di procedura civile
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Improponibilità dell’istanza per un motivo sopravvenuto ovvero conosciuto dopo l’inizio della trattazione o della discussione della causa - Dedotta diversità di trattamento per situazioni omogenee, con pregiudizio dei principî di inviolabilità del diritto di difesa e di imparzialità del giudice - Omessa indicazione delle circostanze di fatto che renderebbero rilevante la questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, dell'art. 52, secondo comma, del codice di procedura civile, che non prevede la possibilità di proporre istanza di ricusazione dopo l'inizio della trattazione o della discussione, quando la causa di ricusazione sia sopravvenuta ovvero sia conosciuta in corso di causa. Il rimettente, infatti, non precisando quando sia stata proposta la ricusazione, né il motivo che avrebbe dovuto obbligare il giudice ad astenersi né la ragione per la quale non sia stata tempestivamente proposta l'istanza di ricusazione né quando sia intervenuta la causa di astensione, non consente di verificare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', risultando, altresì, del tutto insufficiente la motivazione relativa all'asserita violazione dei parametri costituzionali invocati.
sentenza 81/2003massima n. 27597 Processo civile - Ricusazione del giudice - Automatica sospensione del processo, anche in caso di istanza reiterativa di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente - Prospettata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che «la ricusazione sospende il processo», anche quando la relativa istanza, costituendo mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali per la sua ammissibilità ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attività giurisdizionale. Infatti, nonostante l'apparente rigidità della formula, la norma, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, consente al giudice di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone.
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - GIUDICE DI PACE - ASTENSIONE (RIGUARDO SPECIFICAMENTE ALLE DECISIONI SECONDO EQUITA') PER RITENUTA SUSSISTENZA, DA PARTE DI DETTO GIUDICE, DI DIFETTO O PERICOLO DI IMPARZIALITA' - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, EMESSO DAL MAGISTRATO COORDINATORE DELL'UFFICIO - DIRITTO DI RICUSAZIONE A FAVORE DELLE PARTI IN GIUDIZIO, ALLE QUALI TALE PROVVEDIMENTO E' NOTIFICATO - POSSIBILITA', PER CIASCUNA DI ESSE, DI PROPORRE RICORSO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCESSO" - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE IL GIUDICE E' SOGGETTO SOLO ALLA LEGGE E SUL PRINCIPIO CHE STABILISCE LA DISTINZIONE FRA MAGISTRATI SOLO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - RAGIONEVOLEZZA DELLE PREVISIZONI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA DELLE RAGIONI DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 107, comma terzo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, comma 2, cod. proc. civ. e 78 disp. attuaz. cod. proc. civ. e dell'art. 52 cod. proc. civ. - laddove tali norme attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialita'; e laddove non prevedono il diritto del giudice di astenersi, ne' la possibilita' per le parti di ricusare il giudice che non sia stato autorizzato ad astenersi - in quanto - posto che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialita', costituisce tuttavia una deroga al dovere di 'ius dicere', che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario; che, pertanto, le ipotesi in cui il giudice e' esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalita'; che, oltre ai casi tipici nei quali e' gia' espressa la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialita' dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il possibile verificarsi di situazioni che rendano opportuna l'astensione del giudice in presenza di "gravi ragioni di convenienza"; e che tale espressione, formulata dal legislatore in termini necessariamente generici, stante la varieta' delle ipotesi possibili, comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice - il legislatore, del tutto ragionevolmente ha rimesso il controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso dall'interessato, sia per impedire arbitrarie astensioni in assenza dei relativi presupposti, sia per consentire un giudizio piu' obiettivo e distaccato sulla opporunita' che il giudice sia esonerato dal dovere di decidere; ed in quanto - rivestendo il provvedimento del capo dell'ufficio un carattere meramente ordinatorio, quale espressione della facolta' di distribuzione del lavoro e, piu' in generale, della potesta' direttiva - al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio (nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione all'astensione), la cui tutela si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti. - O. n. 35/1988
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civileart. 10 legge 374/1991
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. CIV., ARTT. 51 E 52 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'IPOTESI IN CUI IL GIUDICE ABBIA UN INTERESSE MERAMENTE POLITICO ALLA CONTROVERSIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 101 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE CONFIGURATA COME EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo dichiari di non condividere l'interpretazione prospettata e di sollevare la questione solo per "tuziorismo" (nella specie si trattava dell'eventuale contrasto tra gli artt. 51 e 52 c.p.c., in quanto consentono l'astensione e la ricusazione di un giudice che abbia nella causa un interesse meramente politico con gli artt. 21 e 101 Cost.).
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civile
GIUDICE ORDINARIO - INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ISTITUTIVE DELLE STESSE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Le norme istitutive delle Sezioni specializzate agrarie (art. 5 legge 18 agosto 1948 n. 1140; art. 1 legge 3 giugno 1950 n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949 n. 353) sono costituzionalmente illegittime, oltre che in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 108, comma secondo, Cost., in quanto non assicurano l'indipendenza degli estranei chiamati a far parte delle Sezioni. Infatti, da una parte, la nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di appello, rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata in carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle associazioni di richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri in carica con altri (deficienze queste che appaiono tanto piu' gravi quando si tenga presente la prevalenza numerica nelle sezioni di primo grado dei membri predetti rispetto ai giudici togati). Ed e' da aggiungere che l'applicazione delle norme le quali demandano alle associazioni di categoria la designazione dei membri estranei si presenta, in via di fatto, di incerta applicazione allorche' - come di solito accade - piu' siano le associazioni rappresentative di una stessa categoria. Manca inoltre ogni predisposizione normativa relativa alla istituzione dei membri supplenti; carenza che, rendendo praticamente impossibile l'applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. conduce necessariamente alla violazione o del principio dell'imparzialita', o di quello della precostituzione del giudice, ove si pensasse di sostituire il membro ricusato o astenutosi con altro che fosse designato per l'occasione.
Riguarda ancheart. 5 legge 1140/1948art. 51 Codice di procedura civileart. 1 legge 392/1950art. 2 legge 353/1949