Art. 54 c.p.c. — Ordinanza sulla ricusazione
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[1]L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
[2]La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.
[3]L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire mille.
[4]Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di venti giorni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva