Art. 54 c.p.c. — Ordinanza sulla ricusazione
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[1]((L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
[2]La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.
[3]L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
[4]Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
2Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 28 marzo 2002 · versione 10 su Normattiva