Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Locazione immobiliare soggetta a regime vincolistico - Tacita proroga - Fallimento - Mancata autorizzazione del giudice - Seconda scadenza - Conseguenze. · LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE In genere.
In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.
Cass. civ. n. 4346/2026Sez. 1Rv. 677082-01
Precedenti: 626185-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Vendita competitiva ex art. 107 l. fall. - Prelazione legale ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 - Compatibilità - Sussistenza - Condizioni per il riconoscimento - Fondamento. 15 <!-- pag. 16 --> · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE In genere.
In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.
Cass. civ. n. 28918/2025Sez. 1Rv. 675989-01
Riguarda ancheart. 107 Legge fallimentareart. 104 Legge fallimentareart. 38 Legge sull’equo canone
Precedenti: 624848-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese necessarie ex art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - Nozione - Attività indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo del processo - Rilevanza - Prudente valutazione del g.e. ex art. 560 c.p.c. - Necessità.
Per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare ex artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme).
Cass. civ. n. 22105/2025Sez. 3Rv. 676103-03
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 95 Codice di procedura civileart. 2912 Codice civile
Precedenti: 640292-01, 674843-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese di custodia - Modalità di soddisfazione - Prelievo del custode dai fondi della procedura - Ammissibilità - Presupposti e condizioni.
In tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode, soggetto ad approvazione ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo.
Cass. civ. n. 22105/2025Sez. 3Rv. 676103-02
Riguarda ancheart. 2770 Codice civileart. 168 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 2782 Codice civileart. 593 Codice di procedura civile
Precedenti: 662199-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese "per gli atti necessari al processo" ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato - Inclusione - Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria - Esclusione - Conseguenze. 207 <!-- pag. 208 --> Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.
Cass. civ. n. 11800/2025Sez. 3Rv. 674843-01
Riguarda ancheart. 65 Codice di procedura civileart. 95 Codice di procedura civileart. 559 Codice di procedura civileart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 2770 Codice civile
Precedenti: 640292-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).