Art. 560 c.p.c.Modo della custodia

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[1]Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

[2]Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

[3]Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo' continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.

[4]Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art560 · fonte su Normattiva