Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA Obbligo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Inadempimento - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Prova del dolo o della colpa del personale intervenuto - Necessità - Esclusione.
Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.
Cass. civ. n. 24053/2025Sez. 3Rv. 676149-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 513 Codice di procedura civile
Precedenti: 651131-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA Obbligo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Temporaneo diniego da parte della P.A. - Legittimità - Condizioni - Forza maggiore - Sussistenza - Necessità - Caratteri - Fattispecie.
Il temporaneo diniego, da parte della P.A., di prestare assistenza all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale è legittimo solo in presenza di forza maggiore, che non può consistere in difficoltà organizzative, né nella scelta discrezionale di bilanciare l'interesse all'esecuzione con altri interessi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il ritardo di oltre tre anni nello sgombero di un immobile abusivamente occupato, determinato dalla dichiarata indisponibilità delle Forze dell'ordine intervenute su richiesta dell'ufficiale giudiziario, in ragione della presenza di soggetti vulnerabili e di manifestanti).
Cass. civ. n. 24053/2025Sez. 3Rv. 676149-02
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 633 Codice penale
Precedenti: 458250-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione tardiva alla convalida di sfratto - Individuazione del momento di decorrenza del termine di dieci giorni per la sua proponibilità - Inizio dell’esecuzione - Notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. - Necessità - Fondamento. · PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA In genere.
In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.
Cass. civ. n. 16077/2025Sez. 3Rv. 674994-02
Riguarda ancheart. 668 Codice di procedura civile
Precedenti: 654452-01, 608383-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione per consegna o rilascio - Verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. - Opposizione al giudice della cognizione - Possibilità di sanatoria - Esclusione - Ragioni.
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, qualora il soggetto passivo dell'esecuzione avanzi opposizione al verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. con ricorso presentato direttamente al giudice della cognizione, si configura una nullità insuscettibile di sanatoria, poiché la violazione della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive consente la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione soltanto se quest'ultimo è posto in 237 <!-- pag. 238 --> condizione di esaminarlo tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione, non già se questa risulta tardiva perché proposta successivamente all'immissione dell'istante nel possesso del bene oggetto di esecuzione.
Cass. civ. n. 14158/2025Sez. 3Rv. 674625-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 651161-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).