Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Consulenza tecnica d’ufficio - Consulenza c.d. percipiente - Presupposti.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Cass. civ. n. 4301/2026Sez. 2Rv. 677451-02
Riguarda ancheart. 62 Codice di procedura civileart. 191 Codice di procedura civile
Precedenti: 658504-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Procedimento di accertamento della responsabilità sanitaria - Utilizzo di perizia collegiale disposta nel procedimento penale - Violazione dell’art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria, non viola il disposto dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 l'utilizzo di una perizia medica espletata, nell'ambito di un procedimento penale, da un collegio di esperti muniti di specifiche competenze, ritualmente prodotta nel processo civile e sottoposta al contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 3732/2026Sez. 3Rv. 677814-01
Riguarda ancheart. 15 Responsabilità sanitariaart. 191 Codice di procedura civile
Precedenti: 677229-01, 674880-02
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza della “collegialità qualificata” ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).
Cass. civ. n. 34085/2025Sez. 3Rv. 677229-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 191 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 674880-02, 674880-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione di esperti - Ammissibilità - Possibilità di avvalersene in mancanza di autorizzazione del giudice - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di terzi esperti specialisti, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice né di formale nomina, purché assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte, sicché l'operato dell'ausiliario non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente, valendo il suo parere quale mera 238 <!-- pag. 239 --> integrazione dell'accertamento demandato a quest'ultimo, mentre l'autorizzazione del giudice serve solo a consentire il rimborso delle spese sostenute per la sua attività.
Cass. civ. n. 21898/2025Sez. 3Rv. 675734-01
Riguarda ancheart. 62 Codice di procedura civileart. 201 Codice di procedura civile
Precedenti: 646209-01, 647982-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità ratione temporis - Giudizi di merito iniziati dopo la relativa entrata in vigore - Consulenza tecnica preventiva anteriormente svolta secondo le norme previgenti - Acquisizione - Ritualità - Obbligo di rinnovazione nelle forme di cui all’art. 15 - Sussistenza. 79 <!-- pag. 80 --> · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.
Cass. civ. n. 15594/2025Sez. 3Rv. 674880-01
Riguarda ancheart. 191 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitariaart. 162 Codice di procedura civile
Precedenti: 671140-01, 671142-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere. 81 <!-- pag. 82 --> Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Cass. civ. n. 15594/2025Sez. 3Rv. 674880-02
Riguarda ancheart. 191 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitariaart. 159 Codice di procedura civile
Precedenti: 671140-01, 671142-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti compiuti da ausiliari del giudice - Ufficiale giudiziario - Proponibilità immediata dell'opposizione 230 <!-- pag. 231 --> ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie.
L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).
Cass. civ. n. 13752/2025Sez. 3Rv. 674623-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 60 Codice di procedura civileart. 68 Codice di procedura civile
Precedenti: 648289-01, 667592-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).