Art. 616 c.p.c.Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione

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((Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile)).

Testo vigente dal 1 marzo 2006 al 4 luglio 2009 · versione 122 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art616 · fonte su Normattiva