Art. 616 c.p.c. — Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
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Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva