Art. 647 c.p.c.Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente

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[1]Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

[2]Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art647 · fonte su Normattiva