Art. 647 c.p.c.Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]((Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.)) Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.88

[2]Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 89 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art647 · fonte su Normattiva