Art. 669-ter c.p.c. — Competenza anteriore alla causa
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[1]((Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
[2]Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
[3]Se il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
[4]A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.)) 67
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994 · versione 64 su Normattiva