Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Procedimenti cautelari in materia agraria - Reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla sezione specializzata agraria del tribunale e attribuzione della detta potestà cautelare al presidente della sezione - Mancata previsione espressa - Prevista adozione di ordinanze in camera di consiglio dopo aver sentito le parti, con implicito divieto di provvedere con decreto inaudita altera parte - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di efficienza, di correttezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di vagliare la rilevanza delle questioni - Difetto di chiarezza e di univocità dell'ordinanza di rimessione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Carattere prematuro ed ipotetico delle questioni - Assenza di adeguate argomentazioni in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.
Riguarda ancheart. 26 legge 11/1971
PROCEDIMENTO CIVILE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA RESA 'ANTE CAUSAM', CON LA QUALE SI NEGA IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE E SI DICHIARA ALTRESI' LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - ESPERIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-'terdecies', commi 1 e 4 cod. proc. civ. - il quale risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 Cost. <<sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparita' di trattamento nonche' del riferimento al principio dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, poiche' non prevede l'esperibilita' del reclamo avverso l'ordinanza resa 'ante causam', con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si dichiari altresi' la compensazione delle spese giudiziali>> -, in quanto non e' configurabile una disparita' di trattamento fra le parti del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano con riguardo al problema della reclamabilita' del provvedimento emesso dal giudice cautelare di primo grado. Peraltro, la norma in esame, comunque interpretata, non viola neppure l'art. 24 Cost., poiche' la compensazione delle spese giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti. red.: G. Leo
sentenza 65/1998massima n. 24008 IMPOSTE IN GENERE - PENE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI NORME DI LEGGI FINANZIARIE - MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI RELATIVI ADEMPIMENTI - ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE E AUTORIZZAZIONE A SEQUESTRO CONSERVATIVO A FAVORE DELL'ERARIO, IN BASE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE DELL'INFRAZIONE, SENZA POSSIBILITA', PER IL DEBITORE, DI VALERSI IN CONTRARIO DEI RIMEDI ORA PREVISTI NELLA DISCIPLINA CODICISTICA GENERALE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - LAMENTATA INCIDENZA SU PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - nelle parti in cui consentono all'intendente di chiedere al tribunale competente, in base al processo verbale di constatazione dell'infrazione, a garanzia dell'adempimento della prevista sanzione pecuniaria, l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore od anche l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili dello stesso, senza peraltro permettere all'interessato di esperire i rimedi di cui agli artt. 669 'decies' e 669 'terdecies' cod. proc. civ. (revoca o modifica del provvedimento per mutate circostanze, e reclamo ad altro giudice), ne' imporre all'Amministrazione di promuovere, una volta ottenuta la misura cautelare, il giudizio di merito - nonche', in alternativa, nei confronti dell'art. 669 'quaterdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui inibisce, nell'ipotesi 'de qua', l'applicazione del rito cautelare uniforme. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, e' stato emanato, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) con il quale e' stata introdotta una nuova disciplina degli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo in oggetto (art. 22) disponendosi ad un tempo l'abrogazione degli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929 (art. 29), con prevista regolamentazione transitoria, altresi' in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in corso (art. 25), e pertanto e' necessario che, alla luce di tale disciplina sopravvenuta, entrata in vigore il 1^ aprile 1998 (art. 30), e del mutamento, che ne e' conseguito, nel complessivo quadro normativo di riferimento del processo principale, si valuti se le sollevate questioni siano tuttora rilevanti. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 669-quaterdec r.d. 1443/1940art. 27 legge 4/1929art. 26 legge 4/1929art. 669-decies Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO I PROCEDIMENTI CAUTELARI CONCESSI DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE (NELLA SPECIE: GIUDICE DI PRIMO GRADO NELLE CONTROVERSIE AGRARIE) - MANCATA PREVISIONE DI COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RICORRENTI DI ALTRI PROCEDIMENTI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 'terdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la reclamabilita' dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale - sezione specializzata agraria, in quanto - posto che la 'ratio' del nuovo procedimento cautelare e' ravvisabile nell'intento di assicurare un modulo unitario ad una forma di tutela ormai pressoche' generalizzata, che e' da considerare espressione di un autonomo principio e che rappresenta una componente della stessa tutela giurisdizionale, rispetto alla cui piena attuazione essa svolge anche una funzione strumentale; che in questa prospettiva, sintetizzata nell'endiadi "autonomia e strumentalita', vanno verificate le garanzie costituzionali, costituite dalla regola della "parita' delle armi", rispetto a quel mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, che e' il reclamo; che siffatto controllo si attua come 'revisio prioris instantia' demandata ad un giudice diverso; e che e' proprio in tale "alterita'" del giudice e nella sua "composizione collegiale" che si realizza la garanzia voluta dal legislatore con la riduzione del regime di stabilita' del provvedimento cautelare in confronto al previgente, frammentario sistema - la doverosa interpretazione "adeguatrice" (a Costituzione) della disposizione impugnata consente all'interprete, attraverso le opzioni operate dal legislatore, di scegliere almeno fra due soluzioni: la prima, attributiva della competenza (a proporre ed a decidere il reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale - sezione specializzata agraria) al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669 - 'terdecies' comma 2, la seconda, attributiva della competenza medesima ad un giudice diverso ma equiordinato, e cioe' ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale piu' vicino, secondo quanto indicato nella seconda parte della stessa disposizione con riguardo ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello. - Cfr. sentt. nn. 253/1994 e 197/1995. red.: S. Di Palma
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DEL GIUDICE - RITENUTA PERSISTENTE ESCLUSIONE, ANCHE DOPO LA SENTENZA N. 253 DEL 1994 (CON CUI LA RECLAMABILITA' E' STATA ESTESA ANCHE AI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO) IN CASO DI REIEZIONE PER INCOMPETENZA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AZIONE E DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non appare dubbio che con la sentenza n. 253 del 1994, con la quale, in base al riconosciuto carattere di generale mezzo di controllo - derivante direttamente dagli artt. 3 e 24 Cost. - rivestito, in materia di provvedimenti cautelari, in quanto 'revisio prioris instantiae' demandata ad altro giudice, dal reclamo previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), tale articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza con cui la domanda di provvedimento cautelare sia stata rigettata, la Corte ha inteso estendere il reclamo contro ogni provvedimento di diniego dell'invocata tutela, senza possibilita' di distinguere a seconda delle ragioni - di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego stesso. Se infatti si ritenesse - come nel caso dal giudice 'a quo' - che anche dopo la suddetta sentenza il provvedimento di rigetto, per incompetenza, della domanda cautelare fosse ancora sottratto al reclamo, la preesistente disparita' di trattamento - che la Corte ha inteso eliminare - tra il soggetto inciso dalla misura cautelare e il soggetto che si sia visto respingere la richiesta, residuerebbe, in quanto, contro il provvedimento concessivo della misura il reclamo sarebbe comunque ammissibile, a norma dell'art. 669- terdecies, anche per contestare la competenza. Ne', a giustificare tale disparita', varrebbe addurre il diverso grado di stabilita' che il primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza di incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto, consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi, giacche' - come pure nella sentenza n. 253 si e' chiarito - la disponibilita' del rimedio della riproponibilita' dell'istanza cautelare non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria di quello della reclamabilita'. Va percio' respinta, in quanto basata su non condivisibile presupposto interpretativo, la censura di incostituzionalita' avanzata in proposito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost.). - V. S. n. 253/1994, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
POSSESSO (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASE INTERDITTALE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - SENT. N. 253 DEL 1994 - ESTENSIONE DELLA RECLAMABILITA' AI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO - RECLAMABILTA' DELL'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI INTERDETTO POSSESSORIO - ASSERITA ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - AMPIEZZA DEL RINVIO, OPERATO DALL'ART. 703 C.P.C., ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - PIENA COMPATIBILITA' APPLICATIVA COL PROCEDIMENTO POSSESSORIO - RECLAMABILITA' DELLA ORDINANZA DI RIGETTO - INFONDATEZZA.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui la norma, come integrata dalla sent. n. 253 del 1994 - che ha colpito l'esclusione del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare -, tuttora escluderebbe la reclamabilita' dell'ordinanza di rigetto della domanda di interdetto possessorio: infatti, una volta che, in forza del richiamo alla disciplina generale del procedimento cautelare ex "art. 669 - bis ss." operato dall'art. 703, secondo comma, c.p.c., si ritenga applicabile al procedimento possessorio anche l'art. 669 - terdecies, il rinvio vale a trasporre nel diverso procedimento tutto il contenuto della norma, come risultante a seguito di quella sentenza additiva, in assenza di espresse riserve e non sussistendo alcuna incompatibilita' applicativa, ove si consideri che il rigetto della domanda comporta maggior rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio per un ricorrente in possessorio. - S. n. 253/1994 richiamata nel testo. red.: A. Greco
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO - OMESSA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI RECLAMABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LIMITATO ALLA SOLA FACOLTA' DI RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Alla luce dei principi che debbono necessariamente informare il processo civile, quali quelli di piena uguaglianza della parti dinanzi al giudice e di equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti medesime, la mancata previsione della 'revisio prioris instantiae', in cui si concreta il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., in favore della parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa, reclamo consentito invece solo in caso di provvedimento concessivo della tutela cautelare, realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilita' di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone; e cio' senza giustificazione di sorta, data la posizione simmetricamente equivalente delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale. Invero il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; ne' vi e' possibilita' logica di ritenere 'a priori' piu' probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento; ne' infine appare giustificato prestare una considerazione privilegiata allo 'status quo', cio' essendo contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti. La sperequazione determinata dalla reclamabilita' dei soli provvedimenti di accoglimento non puo' nemmeno considerarsi compensata dalla prevista riproponibilita' dell'istanza al medesimo giudice in caso di mutamento delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, giacche' tra i rimedi della reclamabilita' e della riproponibilita' non vi e' rapporto di equivalenza in termini di garanzia, operando gli stessi su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, si' che la disponibilita' del secondo rimedio non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo. Conseguentemente l'art. 669-terdecies cod. proc. civ. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura riferita all'art. 101 Cost. -, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO - OMESSA PREVISIONE - DENUNZIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI RECLAMABILITA' CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in 'parte qua'. - S. n. 253/94. red.: E.M. rev.: S.P.