Art. 708 c.p.c.Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1971 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

[2]Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

[3]Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

[4]Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 7/7/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori".

Testo vigente dal 8 luglio 1971 al 11 settembre 2005 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art708 · fonte su Normattiva