Art. 739 c.p.c.Reclami delle parti

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[1]Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

[2]Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.

[3]Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art739 · fonte su Normattiva