Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Attestazione - Necessità - Fondamento. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.
In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, nel reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, stante la sua natura impugnatoria, il tribunale, se rigetta o dichiara inammissibile l'istanza, deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. civ. n. 2200/2026Sez. 1Rv. 677668-02
Riguarda ancheart. 737 Codice di procedura civileart. 14 legge 3/2012art. 13 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 676385-01
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Natura contenziosa -Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.
Cass. civ. n. 33523/2025Sez. 1Rv. 676456-01
Riguarda ancheart. 385 Codice civileart. 386 Codice civileart. 50 Codice di procedura civileart. 339 Codice di procedura civile
Precedenti: 604186-01, 664215-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012 - Rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. - Applicabilità anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 - Sussistenza - Reclamo ex art. 739 c.p.c. - Onere della parte - Fondamento.
In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.
Cass. civ. n. 29918/2025Sez. 1Rv. 676385-01
Riguarda ancheart. 10 legge 3/2012art. 14 legge 3/2012
Precedenti: 674272-02, 659870-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare - Giudizi instaurati o pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Competenza del tribunale e non della corte di appello - Ragioni. · COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.
La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un 13 <!-- pag. 14 --> procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.
Cass. civ. n. 15189/2025Sez. 1Rv. 674751-01
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 149/2022art. 473 Codice di procedura civileart. 720 Codice di procedura civile
Precedenti: 673356-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 11449/2025Sez. 1Rv. 674528-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 14 legge 3/2012
Precedenti: 670270-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3 del 2012 - Rinvio all'art. 739 c.p.c. - Decorrenza del termine di proposizione - Comunicazione da parte del liquidatore del decreto - Compatibilità.
In tema di sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il rinvio operato dall'art. 10, comma 6, della stessa legge all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del liquidatore.
Cass. civ. n. 10243/2025Sez. 1Rv. 674272-02
Riguarda ancheart. 14 legge 3/2012
Precedenti: 670270-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).