Art. 828 c.p.c.Impugnazione per nullita'

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[1]L'impugnazione per nullita' si propone nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, davanti al giudice del luogo in cui la sentenza e' depositata.

[2]Competente per l'impugnazione e' il pretore, il tribunale o la corte d'appello, secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale.

[3]L'impugnazione non e' piu' proponibile, quando e' decorso un anno dalla data del provvedimento col quale e' stato dichiarato esecutivo il lodo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art828 · fonte su Normattiva