Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullita'
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[1]L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.
[2]L'impugnazione non e' piu' proponibile ((decorsi sei mesi)) dalla data dell'ultima sottoscrizione. 171
[3]L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023".
Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023 · versione 174 su Normattiva