Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullita'
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[1]L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.
[2]L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
[3]L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.
Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 18 ottobre 2022 · versione 123 su Normattiva