Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
[1]((L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
[2]L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
[3]L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva