Art. 92 c.p.c.Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

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[1]Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

[2]Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

[3]Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art92 · fonte su Normattiva