Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.
Cass. civ. n. 3056/2026Sez. 1Rv. 677508-02
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 590840-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Compensi in materia penale - Difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Criteri di quantificazione - Riqualificazione del reato - Rilevanza.
Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto - ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi - della riqualificazione del reato contestato.
Cass. civ. n. 1475/2026Sez. 2Rv. 677443-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 676823-01, 676823-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Compensazione delle spese di lite - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Interesse all’impugnazione - Configurabilità - Ragioni.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. civ. n. 270/2026Sez. 3Rv. 677516-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 618087-01, 659838-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Ragione di compensazione - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Cass. civ. n. 33758/2025Sez. 2Rv. 677164-01
Riguarda ancheart. 86 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 652600-01, 676247-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Parte totalmente vincitrice - Pronuncia di irripetibilità delle spese - Presupposti - Contumacia del soccombente - Insufficienza.
In presenza di una parte totalmente vittoriosa la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento.
Cass. civ. n. 33825/2025Sez. 2Rv. 677167-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 666959-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. - Esclusione. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Cass. civ. n. 32951/2025Sez. 2Rv. 676488-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 648466-01, 655640-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle spese del giudizio - Rimessione alle Sezioni Unite - Decisione resa in mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Sussistenza.
La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 31166/2025Sez. 2Rv. 676404-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 674062-01, 664429-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Interesse del creditore alla tutela separata - Accertamento di fatto - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Cass. civ. n. 30761/2025Sez. 2Rv. 676976-02
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 641627-01, 676235-03, 674011-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dovere del giudice di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza - Fondamento.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
Cass. civ. n. 30256/2025Sez. 2Rv. 676319-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 649173-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Richiesta di compensazione - Equivalenza a rinuncia - Sussistenza.
La richiesta di compensazione delle spese di lite equivale a rinuncia alle stesse.
Cass. civ. n. 28701/2025Sez. 2Rv. 676961-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 563176-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Principio generale di spettanza alla parte vincitrice - Compensazione - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Casi ulteriori - Eccezionalità - Adeguata motivazione - Necessità.
La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice.
Cass. civ. n. 28515/2025Sez. 3Rv. 676673-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 674062-01, 664429-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione - Sussistenza - Motivo di compensazione - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.
Cass. civ. n. 27802/2025Sez. 2Rv. 676247-01
Riguarda ancheart. 86 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 652600-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia all'azione - Accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Spese processuali - A carico del rinunciante - Fondamento - Potere giudiziale di compensazione - Esclusione. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.
Cass. civ. n. 27697/2025Sez. 3Rv. 676833-01
Riguarda ancheart. 306 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 576966-01, 647988-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Statuizione sulle spese - Sindacato di legittimità - Presupposti - Condanna della parte totalmente vittoriosa - Liquidazione sulla base del criterio della soccombenza virtuale - Ricorrenza - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.
Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).
Cass. civ. n. 27392/2025Sez. LRv. 676819-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 3 d.P.R. 698/1994
Precedenti: 658963-01, 671205-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Spese di lite - Consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso - Motivo di compensazione - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
Cass. civ. n. 26141/2025Sez. LRv. 676541-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 664429-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).
Cass. civ. n. 25839/2025Sez. 3Rv. 676350-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 650435-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Spese di C.T.U. - Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.
Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed 39 <!-- pag. 40 --> è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
Cass. civ. n. 25636/2025Sez. 2Rv. 676029-01
Riguarda ancheart. 168 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 649175-01, 645247-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento ex art. 373 c.p.c. - Liquidazione delle spese - Competenza del giudice d'appello - Esclusione - Fondamento - Competenza della Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).
Cass. civ. n. 25283/2025Sez. 3Rv. 676295-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 373 Codice di procedura civileart. 385 Codice di procedura civile
Precedenti: 547226-01, 637000-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Nozione - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Limiti - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, ove quest'ultima non sia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente).
Cass. civ. n. 24267/2025Sez. 2Rv. 676235-03
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 674011-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Regime anteriore alla l. n. 263 del 2005 - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Condizioni - Esemplificazioni.
Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, non essendo, a tal fine, necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite allo stesso, purché, tuttavia, le relative ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito), di modo che l'obbligo del giudice deve ritenersi assolto anche allorquando le argomentazioni svolte per la suddetta statuizione contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dia atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
Cass. civ. n. 23009/2025Sez. 3Rv. 676260-01
Riguarda ancheart. 2 legge 263/2005
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).