Cognizione ordinaria
Terza memoria integrativa
ex art. 171-ter, primo comma, n. 3, c.p.c.
Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.
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Prima del deposito
- Art. 171-ter, primo comma, n. 3: deposito almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, solo per replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
- Art. 245: con l’ordinanza di ammissione il giudice riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina quelli che non possono essere sentiti per legge.
- Art. 183, quinto comma: se il giudice dispone d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, nel termine perentorio assegnato, i mezzi di prova che si rendono necessari e depositare memoria di replica.
- Art. 170, quarto comma, e art. 196-quater disp. att.: l’atto si comunica mediante deposito telematico nel fascicolo informatico.
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110, art. 3: nelle cause di valore inferiore a 500.000 euro le memorie stanno entro 50.000 caratteri, spazi esclusi, salvo le deroghe motivate dell’art. 5; il mancato rispetto non comporta invalidità ma può essere valutato ai fini delle spese (art. 46 disp. att.). Verificare eventuali aggiornamenti del decreto.
- Il modello non calcola le scadenze: i termini si contano a ritroso dall’udienza; verificare il computo, soprattutto quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo (art. 155).
Ambito e revisione
Terza memoria del giudizio ordinario davanti al tribunale, con opposizioni ai capitoli avversari già scritte sui limiti degli artt. 2721-2726 c.c. e 246 c.p.c. e prova contraria. Procedimento semplificato e riti speciali seguono altre regole. Non calcola i termini.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, artt. 2721, 2724 e 2726 (limiti di valore della prova testimoniale) ↗
- Codice civile, art. 2722 (patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento) ↗
- Codice civile, art. 2725 (atti per i quali è richiesta la prova per iscritto) ↗
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110 (criteri di redazione e limiti degli atti), Gazzetta Ufficiale ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 87 (produzione dei documenti) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗