Art. 134 c.p.p.Modalita' di documentazione

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Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 20 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art134 · fonte su Normattiva