Art. 134 c.p.p.Modalita' di documentazione

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Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. ((La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.))

Testo vigente dal 20 gennaio 2016 al 30 dicembre 2022 · versione 224 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art134 · fonte su Normattiva