Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PROVA - ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA - REDAZIONE DEL VERBALE IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI IN CUI È REALIZZATA L’INTEGRALE RIPRODUZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di testimonianza, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento rispetto ai casi in cui è realizzata l’integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, nonché agli artt. 24, 97 e 111 Cost., per l’asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di buon andamento dell’amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole durata del processo.
sentenza 29/2005massima n. 29078 PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IN FORMA RIASSUNTIVA - CONSENTITA VERBALIZZAZIONE INTEGRALE IN FORMA MANUALE ANZICHE' FONOGRAFICA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA PER NON CORRISPONDENZA AL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione per essere stata gia' disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, pero', una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilita' di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.
sentenza 23/1993massima n. 19135 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA O INTEGRALE MA NORMALE ANZICHE' FONOGRAFICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A IMPUTATI CON DIFESE PIU' AGGUERRITE O GIUDICABILI IN SEDI GIA' FORNITE DI MEZZI MECCANICI DI RIPRODUZIONE - ESCLUSIONE - COMPARAZIONE CON I POTERI DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la censura formulata dal giudice 'a quo' in relazione alla possibile disparita' rispetto ad imputati "con difese piu' agguerrite" ed a imputati giudicabili presso sedi giudiziarie gia' fornite di mezzi automatici di riproduzione, costituisce eventualita' di mero fatto che non puo' trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi. - Nello stesso senso, v. le ordd. nn. 556/87 e 410/90.
sentenza 23/1993massima n. 19136 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI PER ESSERE LA SCELTA RIMESSA ALL'ARBITRIO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' DEL GIUDICE PER IL BUON ANDAMENTO DEL PROCESSO - SUPREMAZIA DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la scelta circa il metodo di verbalizzazione non e' rimessa all'arbitrio del giudice che e' invece responsabile del buon andamento del processo affinche' si svolga nel modo piu' rispondente alle sue finalita', anche se gli aspetti meramente ordinatori, come quello 'de quo', sono solitamente insuscettibili di riesame, e d'altra parte il ricorso alla forma riassuntiva, o comunque alla scrittura normale, quando sono indisponibili i mezzi di riproduzione come la stenotipia o da altro strumento meccanico, e' imposto dal principio di indefettibilita' della funzione giurisdizionale che non potrebbe certamente essere impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilita' di tali strumenti.
sentenza 23/1993massima n. 19137 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA O INTEGRALE MA MANUALE - LAMENTATA DIFFICOLTA' CON INCIDENZA SULLE GARANZIE DELLA DIFESA - ESISTENZA DI SUFFICIENTI GARANZIE ANCHE IN ASSENZA DI MEZZI MECCANICI DI VERBALIZZAZIONE - PREVALENZA DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, qualora si addivenisse all'accoglimento della questione stante l'obbiettiva perdurante indisponibilita' di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne stati ancora dotati gli uffici giudiziari, si verrebbe a paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e cio' sarebbe in palese contrasto con il gia' enunciato principio di indefettibilita' della giurisdizione (v. mass. C) che deve essere comunque esercitata, una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che sono soddisfatte anche con forme di verbalizzazione diverse da quelle realizzate con mezzi meccanici.
sentenza 23/1993massima n. 19138 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA E MANUALE - LAMENTATA INEFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER MANCATA DOTAZIONE DI MEZZI MECCANICI - GENERICITA' DELLA DOGLIANZA - INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la censura si e' risolta in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro funzionamento.
sentenza 23/1993massima n. 19141 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA, SU ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEL PRINCIPIO, PREVISTO DALLA LEGGE DI DELEGA, DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la censurata possibilita' della redazione del verbale in forma riassuntiva "su accordo delle parti" non sembra essersi in concreto verificata nel giudizio 'a quo', almeno per quanto si evince dalla narrativa dell'ordinanza di rimessione.
sentenza 23/1993massima n. 19142 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ART. 6, C.1) DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RATIFICATA CON L. 4 AGOSTO 1955, N. 848 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER GENERICITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' in quanto non e' stato ne' dedotto ne' argomentato il profilo della doglianza formulata in riferimento "alla prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848"
sentenza 23/1993massima n. 19143 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - RITENUTA ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELLA DIRETTIVA N. 8 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER GENERICITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' non essendo state in alcun modo chiarite le ragioni dell'asserita conseguenzialita' dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 8, della legge di delega in relazione "alla prospettata illegittimita' dell'art. 140, I c., c.p.p.".
sentenza 23/1993massima n. 19144 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA - SUCCESSIVA RITENUTA NECESSARIA INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI TESTIMONIALI - LAMENTATA LIMITAZIONE AL POTERE D'UFFICIO DI INTEGRAZIONE DELLE PROVE - DENUNCIATA INSUFFICIENZA DELLA VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI DAVANTI AL PRETORE E QUELLI INNANZI AL TRIBUNALE PER I QUALI E' PREVISTA LA VERBALIZZAZIONE INTEGRALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - LESIONE DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA, IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONI SOLLEVATE IN VIA ALTERNATIVA E CON MOTIVAZIONE EQUIVOCA - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - GIUDIZIO RISOLVENTESI IN QUESITO INTERPRETATIVO RIVOLTO ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Per costante giurisprudenza costituzionale, e' compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalita' in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quo' ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attivita' dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziche' con mezzi fonografici o similari, nonche' alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni gia' assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiche' non puo' essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioe', il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilita' di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni cosi' proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.
Riguarda ancheart. 2 legge 81/1987art. 567 Codice di procedura penaleart. 507 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - VERBALE DI UDIENZA - MODALITA' - PREVISIONE DI FORME ALTERNATIVE RIMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - FORMA RIASSUNTIVA CON SCRITTURA NORMALE QUANDO SIA IMPOSSIBILE UTILIZZARE LA STENOTIPIA O ALTRO STRUMENTO MECCANICO O QUANDO GLI ATTI DA DOCUMENTARE SIANO DI CONTENUTO SEMPLICE O DI LIMITATA RILEVANZA - DENUNCIATA LESIONE DI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 77/1991, ma ved. anche S. n. 529/1990.
Riguarda ancheart. 134 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - VERBALIZZAZIONE IN FORMA RIASSUNTIVA - PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' IN NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - VIOLAZIONE DI ALTRE NORME DELLA STESSA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Poiche' la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, e' ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
sentenza 77/1991massima n. 16961 Riguarda ancheart. 134 Codice di procedura penale
ORD, 77/91 B. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IN FORMA RIASSUNTIVA - LAMENTATA INCIDENZA NEGATIVA SUI POTERI E SULLA POSIZIONE DEL GIUDICE E SULLE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTRADDITTORIETA' DEI QUESITI FORMULATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilita' o irrevocabilita' dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.
sentenza 77/1991massima n. 16962 Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penaleart. 134 Codice di procedura penale