Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e 8 <!-- pag. 9 --> SEZIONI UNITE non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.
Cass. civ. n. 3848/2026Sez. URv. 677323-02
Riguarda ancheart. 105 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 14 Costituzioneart. 15 Costituzioneart. 16 d.lgs. 109/2006art. 18 d.lgs. 109/2006
Precedenti: 671516-02, 660918-01
Reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. - Intercettazione della conversazione effettuata dal detenuto - Corpo del reato – Sussistenza - Conseguenze - Utilizzabilità in altro procedimento pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. - Sussistenza.
La Sesta Sezione penale, in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, ha affermato che la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 18797/2026Sez. 6documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento – Utilizzabilità – Disciplina introdotta dal d.l. n. 161 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020 – Ambito di applicazione – Indicazione.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.
Cass. pen. n. 36764/2024Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Intercettazioni effettuate mediante captatore informatico – Limiti all’utilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni con riguardo a delitti diversi da quelli per i quali il decreto autorizzativo è stato emesso – Indicazione – Ragioni.
La Quarta Sezione penale, in tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, ha affermato che il disposto dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l’utilizzazione all’accertamento dei delitti indicati all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell’“incipit” del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.
Cass. pen. n. 25401/2024Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 266 Codice di procedura penale
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Ordine europeo di indagine - Trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. – Sussistenza - Acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Preventiva autorizzazione del giudice italiano – Esclusione - Contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Acquisizione con ordine europeo di indagine - Autorizzazione del giudice italiano a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE - Esclusione - Ragioni - Acquisizione di dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi - Disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - Applicabilità - Esclusione - Comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata - Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - la trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; - la disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; - l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
Cass. pen. n. 23755/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 234-bis Codice di procedura penaleart. 238 Codice di procedura penale
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Prove - Ordine europeo di indagine - Acquisizione all'estero del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. – Sussistenza - Richiesta e acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intenda utilizzarle - Esclusione - Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Ammissibilità - Ragioni - Autorizzazione del giudice italiano - Esclusione - Ragioni - Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata e su criptofonini - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata - Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - in materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico nel server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale; - l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
Cass. pen. n. 23756/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 234-bis Codice di procedura penale
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).