Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Prospettazione della questione incidentale - Puntuale motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità e procedibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, non è accolta l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità delle questioni prospettate. Non solo l'eccezione non è sorretta da alcuna motivazione in proposito, ma le questioni appaiono puntualmente motivate sotto il duplice profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta - Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione a specifici delitti (nella specie: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) - Possibilità di applicare misure meno afflittive, in relazione a elementi specifici del caso concreto - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata parificazione ai delitti di mafia, violazione dei principi in materia di libertà personale e di funzione della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Torino in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive. La pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuraria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet fa sì che la presunzione assoluta censurata (valida anche per i delitti associativi di cui agli artt. 416-bis e 270 cod. pen.) appaia sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza. La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova infatti giustificazione dai gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sua sopravvalutazione dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati. Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell'intero arco della vicenda cautelare, l'effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2011, n. 110 del 2012, n. 265 del 2010, n. 48 del 2015, n. 57 del 2013, n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970; ordinanze n. 136 del 2017 e n. 450 del 1995 ). Sebbene l'art. 270- bis cod. pen. non fornisca alcuna descrizione del modus operandi dell'associazione criminosa ivi disciplinata, né contempli alcun requisito oggettivo in grado di orientare la discrezionalità dell'interprete, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie - che ne escluda ogni possibile utilizzo quale strumento di repressione del semplice dissenso o di mere ideologie eversive -, la partecipazione a un'associazione terroristica, pur avendo caratteristiche affatto differenti rispetto all'associazione di tipo mafioso (non essendo necessariamente caratterizzata da rigide gerarchie, da precise regole di ingresso nel sodalizio, né dal controllo sul territorio), non si esaurisce nel compimento di azioni concrete, ma presuppone l'adesione a un'ideologia che teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un grave danno a intere collettività, e che normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto. I principi indicati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in materia di scelta delle misure cautelari - che operano non solo nella fase genetica della misura, ma anche durante l'intera sua esecuzione - riflettono il rango assegnato, nel nostro ordinamento, al diritto alla libertà personale, definito "inviolabile" dall'art. 13, primo comma, Cost. Essi corrispondono, altresì, all'interpretazione dell'art. 5 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e si compendiano, in definitiva, nel principio del minor sacrificio della libertà personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell'indagato e dell'imputato sino alla condanna definitiva. ( Precedente citato: sentenza n. 299 del 2005 ). Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, pur se in astratto non incompatibili con i principi costituzionali in materia di misure cautelari e di tutela della libertà personale della persona indiziata di reato - per cui non è consentito al giudice comune di estendere direttamente ad altre fattispecie di reato la ratio decidendi di sentenze di illegittimità costituzionale riferite a singole e ben determinate fattispecie -, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In tali casi, a determinare il vulnus al principio di eguaglianza - e conseguentemente alle ragioni di tutela del diritto alla libertà personale e della presunzione di innocenza - è il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minimo sacrificio necessario" della libertà personale dell'interessato. ( Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331 del 2011, n. 231 del 2011, n. 164 del 2011, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010 ).
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Applicazione nei confronti della madre di minori imputata per gravi reati - Divieto solo in presenza di prole di età non superiore a sei anni - Conseguente applicazione automatica della custodia carceraria al compimento del sesto anno di età del minore - Denunciata impossibilità per il giudice di valutare le peculiarità del caso concreto - Dedotta violazione dell'effettività dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale nonché del diritto di difesa - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Riferibilità del censurato automatismo alla presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria per gli imputati di alcuni gravi reati (tra cui l'associazione di tipo mafioso) - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui, prevedendo "che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni", imporrebbe automaticamente l'applicazione della misura cautelare carceraria al compimento del sesto anno d'età del minore, senza permettere al giudice di valutare le particolarità del caso concreto, con asserita lesione dell'effettività dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale. Il limite legislativo dei sei anni di età del minore - cui è condizionata l'operatività del divieto di custodia carceraria nei confronti della madre imputata per gravi delitti (in specie, di tipo mafioso) - non può essere accostato alle presunzioni legali assolute che comportano l'applicazione di determinate misure o pene sulla base di un titolo di reato, poiché il divieto di applicazione della custodia carceraria, previsto (salve esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) dalla disposizione censurata, prescinde dal titolo di reato, riferendosi in generale ad alcune categorie di imputati (tra i quali la madre di figli minori infraseienni con lei conviventi). L'automatismo denunciato dal rimettente è, semmai, quello contenuto nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce una presunzione - considerata non irragionevole dalla Corte costituzionale - di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria per gli imputati di alcuni gravi reati, tra i quali quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al contrario, il censurato comma 4 dello stesso art. 275 comporta una deroga (sia pur soggetta a condizioni e limiti) ai criteri di scelta delle misure cautelari dettati dai precedenti commi dello stesso articolo, e, quindi, anche alla suddetta presunzione legale. ( Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n. 265 del 2010, ordinanza n. 450 del 1995, sulla non irragionevolezza della valutazione legislativa, basata sull'id quod plerumque accidit, di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria per gli imputati di reati di stampo mafioso ).
sentenza 17/2017massima n. 39536 Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Applicazione nei confronti della madre di minori imputata per gravi reati - Divieto solo in presenza di prole di età non superiore a sei anni - Denunciata lesione del "preminente" interesse del minore a fruire dell'affetto e delle cure materne dopo il sesto anno d'età - Dedotto contrasto con la garanzia costituzionale della protezione dell'infanzia (anche alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo) - Insussistenza del vizio ipotizzato - Bilanciamento legislativo non irragionevole tra le esigenze di difesa sociale e l'interesse del minore - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 31, [secondo comma], Cost. (quest'ultimo anche alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo) - nella parte in cui, prevedendo "che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni", sacrificherebbe irragionevolmente alle esigenze cautelari l'interesse del minore a fruire oltre tale età dell'assistenza e delle cure genitoriali. La disposizione censurata è frutto di un non irragionevole bilanciamento, compiuto necessariamente in astratto dal legislatore, tra le esigenze di difesa sociale, sottese a quelle cautelari, e l'interesse, anch'esso di rilievo costituzionale, alla protezione dell'infanzia, garantita dall'art. 31 Cost., poiché non preclude in assoluto alla madre imputata per gravi reati di accedere alla misura cautelare più idonea a garantire il suo rapporto col figlio minore in tenera età, ma stabilisce che tale accesso trova un limite laddove il minore abbia compiuto l'età di sei anni, la quale coincide (in base a dati di esperienza tenuti in conto nei lavori preparatori della legge n. 62 del 2011) con l'assunzione, da parte del minore, dei primi obblighi di scolarizzazione e, dunque, con l'inizio di un processo di relativa autonomizzazione rispetto alla madre. Non può quindi accogliersi la richiesta di una pronuncia additiva che - cancellando il bilanciamento non manifestamente irragionevole operato dal legislatore - attribuisca prevalenza assoluta all'interesse del minore, indipendentemente dalla sua età, a mantenere un rapporto continuativo con la madre; né minori incongruità produrrebbe una soluzione che affidasse alla discrezionalità del giudice penale l'apprezzamento, caso per caso, della particolare condizione del minore di qualsiasi età, derivando da essa l'incoerente condizione di un giudice penale chiamato ad applicare una misura nei confronti di un imputato, sulla base di valutazioni relative non già a quest'ultimo, ma a un soggetto terzo - il minore - estraneo al processo. ( Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009, ordinanza n. 145 del 2009, sulla protezione costituzionale dell'infanzia ). I criteri oggettivi calibrati sull'età del minore - indicati da tutte le misure che i codici penale e di procedura penale e l'ordinamento penitenziario prevedono a tutela dei minori estranei al processo e non coinvolti nelle valutazioni sulla pericolosità del genitore imputato - costituiscono anche un efficace usbergo della serenità del giudice, chiamato a delicate decisioni, in special modo nei casi relativi a gravi delitti di criminalità organizzata. Nelle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha consentito al giudice di derogare caso per caso a limiti o differenze di età fissati dal legislatore per l'adozione di minori, la valutazione più flessibile è condotta secondo modalità tutte interne al preminente interesse del minore, senza confliggere con altri, e opposti, interessi di rango costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 283 del 1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992, n. 44 del 1990 e n. 183 del 1988 ).
sentenza 17/2017massima n. 39538 Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Applicazione nei confronti della madre di minori imputata per gravi reati - Divieto solo in presenza di prole di età non superiore a sei anni - Denunciata restrizione della tutela del preminente interesse del minore rispetto a quella assicurata, sino al compimento dell'età di dieci anni, ai minori figli di soggetti già condannati in via definitiva - Insussistenza del vizio ipotizzato - Diversità delle esigenze di difesa sociale poste in bilanciamento con l'interesse del minore nei due casi - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, prevedendo "che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni", tutelerebbe il preminente interesse dei minori, figli di genitori imputati, solo fino al sesto anno d'età, anziché fino al decimo, come previsto da varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario per i minori figli di soggetti già condannati in via definitiva. Se è vero che l'interesse del minore non muta a seconda del titolo (cautelare o esecutivo) che legittima la restrizione della libertà personale del genitore, le esigenze di difesa sociale sono di natura profondamente diversa a seconda del titolo di detenzione, essendo le misure cautelari, a differenza della pena, volte a presidiare i pericula libertatis, cioè ad evitare la fuga, l'inquinamento delle prove e la commissione di reati. Ne consegue che il principio da porre in bilanciamento con l'interesse del minore è, nei due casi, differente. E non raggiunge, pertanto, il livello della irragionevolezza manifesta la circostanza che il bilanciamento tra tali distinte esigenze e l'interesse del minore fornisca esiti non coincidenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 25 del 1979 e ordinanza n. 145 del 2009, sulle ben diverse funzioni della pena e della custodia cautelare in carcere; ordinanza n. 532 del 2002, sulla finalità delle misure cautelari ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia cautelare finalizzate alla tutela dell'interesse dei minori figli di genitori imputati non costituiscono idonei tertia comparationis rispetto a quelle analoghe dettate dall'ordinamento penitenziario per i genitori ristretti a seguito di condanna. Né sono assimilabili, ai fini di uno scrutinio di eguaglianza, status fra loro eterogenei, come quello dell'imputato sottoposto ad una misura cautelare personale, da una parte, e quello del condannato in fase di esecuzione della pena, dall'altra. ( Precedente citato: ordinanza n. 260 del 2009 ).
sentenza 17/2017massima n. 39539 Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie di causa - Desumibilità dall'illustrazione delle censure - Idoneità a dimostrare la rilevanza della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie di causa - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, per il delitto di associazione di tipo mafioso, non consente al giudice di valutare in concreto la pericolosità delle diverse condotte e applicare misure cautelari diverse dalla custodia carceraria, ove sufficienti a soddisfare le esigenze preventive. Pur avendo inizialmente richiamato in modo generico solo l'art. 416-bis cod. pen., nella successiva illustrazione delle ragioni di censura il rimettente ha dato ulteriori informazioni sulle caratteristiche dell'associazione, sulla sua attuale operatività, sui suoi collegamenti con la "casa madre", sulla condotta contestata all'associato e sui suoi legami con gli altri membri dell'organizzazione criminosa, così da delineare un quadro fattuale e processuale idoneo a dimostrare la rilevanza della questione sollevata.
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari personali - Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso - Possibilità per il giudice di applicare misure "minori" che, sulla base di elementi specifici, risultino idonee a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto - Omessa previsione - Denunciato assoggettamento al medesimo regime cautelare delle diverse condotte dei partecipi e dei "vertici" dell'organizzazione mafiosa - Conseguente asserita violazione dei principi di uguaglianza, di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'appello di Torino - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'imporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso), fa salva solo l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La disposizione censurata non comporta un ingiustificato assoggettamento di condotte diverse alla medesima regola cautelare, in quanto la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari. In ordine a queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso è idonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3, poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati con ruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo, il quale, per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari "minori" insufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. Le ragioni giustificatrici di tale regola cautelare rendono evidente anche l'infondatezza delle censure svolte in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 265 del 2010 ). L'elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per gli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è la ragionevole convinzione, basata su una congrua "base statistica", che l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. ( Precedenti citati: sentenza n. 265 del 2010; sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n. 231 del 2011, che hanno tenuto ferma la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., trasformandola in relativa per fattispecie criminose contigue, ma non caratterizzate da un'uguale esigenza cautelare, ossia il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, i delitti aggravati dall'uso del metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa, il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ).
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere del genitore di prole minorenne - Eventuale pregiudizio da essa derivante alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minorenne - Potere del giudice di concedere (o non revocare) la misura degli arresti domiciliari, ovvero di far trasferire il genitore in un carcere prossimo alla residenza del suo nucleo familiare - Omessa previsione - Denunciato contrasto con gli obblighi internazionali posti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo a tutela dell'interesse del minore e irragionevole disparità di trattamento - Prospettazione di due gruppi di questioni alternativamente diretti a risultati diversi - Conseguente mancata delimitazione del thema decidendum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa delimitazione del thema decidendum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., nonché dell'art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, censurati dal GIP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. Nel denunciare la possibilità che dallo stato di detenzione cautelare del genitore derivi pregiudizio alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minore, il rimettente solleva - ponendoli in rapporto di alternatività non risolta, anziché di subordinazione logica - due gruppi di questioni relativi a disposizioni del tutto diverse, rispettivamente del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, in vista dell'ottenimento di risultati eterogenei, quali, da un lato, la concessione al genitore degli arresti domiciliari e, dall'altro, il trasferimento del medesimo in un carcere vicino al nucleo familiare, con il risultato di lasciare irrisolta la scelta tra i due diversi rimedi e attribuire impropriamente alla Corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 46 del 2016, n. 18 del 2016, n. 4 del 2016, n. 207 del 2015 e n. 41 del 2015, sulla inammissibilità di questioni prospettate in rapporto di alternatività irrisolta ).
Riguarda ancheart. 299 Codice di procedura penaleart. 42 Ordinamento penitenziarioart. 276 Codice di procedura penale
Processo penale - Misure cautelari - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza - Possibilità che le esigenze cautelari siano soddisfatte con altre misure - Mancata previsione - Ius superveniens in senso pienamente conforme al petitum del giudice rimettente - Necessità di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, l'art. 4, comma 1, della legge n. 47 del 2015 ha modificato la norma censurata in senso pienamente conforme al petitum del giudice a quo , limitando la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria a soddisfare le esigenze cautelari ai soli delitti di cui agli artt. 270, 270- bis e 416- bis cod. pen. e prevedendo per altri delitti, ivi compreso quello contemplato dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, una presunzione relativa in base alla quale alla persona gravemente indiziata è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, compete al rimettente una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 190/2015.
sentenza 41/2016massima n. 38752 Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Persona gravemente indiziata del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso - Sussistenza di esigenze cautelari - Applicazione della misura della custodia cautelare in carcere - Possibilità di applicare misure cautelari alternative - Mancata previsione - Irrazionalità e arbitrarietà della presunzione assoluta di adeguatezza della misura massima, nei confronti di soggetto privo dell' " affectio societatis " - Necessità di prevedere una presunzione solo relativa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod.proc.pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416- bis cod.pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infatti, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. Il mero contesto mafioso in cui si colloca la condotta criminosa addebitata all'indiziato, ove non sia sorretto dall'appartenenza al sodalizio criminoso, non basta ad offrire una congrua "base statistica" alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura massima della custodia cautelare in carcere. - Sui limiti all'introduzione di presunzioni assolute, v. la citata sentenza n. 139/2010. - Sulla presunzione assoluta che sorregge l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a talune fattispecie di reato e sulle conseguenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011 e 265/2010.
sentenza 48/2015massima n. 38292 Processo penale - Persona gravemente indiziata del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso anche straniera - Sussistenza di esigenze cautelari - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Possibilità di applicare misure diverse - Mancata previsione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei sensi auspicati dal rimettente - Questione divenuta priva di oggetto.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 48 del 2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittima, nei sensi auspicati dal rimettente, la norma censurata, che, dunque, è già stata rimossa dall'ordinamento in parte qua , con efficacia ex tunc . Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'impugnato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nei sensi auspicati dal rimettente, v. la citata sentenza n. 48/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 28/2015 e 206/2014.
Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, totalmente o gravemente invalida che necessiti della presenza della madre medesima - Mancata previsione di divieto - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie e indeterminatezza del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessiti della costante presenza della madre. Infatti, l'ordinanza di rimessione non fornisce adeguate informazioni sulla gravità della disabilità dalla quale è afflitta la minore; tale difetto d'informazione è rilevante poiché il rimettente postula l'assimilabilità tra il particolare bisogno di assistenza del minore infraseienne - in ragione dello sviluppo in pieno corso delle sue funzioni cognitive e affettive - e quello che andrebbe assicurato anche ai minori di età superiore ai sei anni, portatori di disabilità. Le indicate carenze informative si riverberano altresì sull'indeterminatezza del petitum il quale fa riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni, tipiche dell'età, di un minore «totalmente o gravemente invalido». Dunque, il rimettente sollecita inammissibilmente una addizione a carattere non sufficientemente determinato e pertinente, nel contempo, ad uno spazio di discrezionalità riservato al legislatore. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per incompiuta descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis , le decisioni citate: sentenza n. 98/2014; ordinanze nn. 84/2014 e 93/2012. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per l'indeterminatezza del petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014, 318/2013.
Processo penale - Misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416, sesto comma, del codice penale - Applicazione in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Possibilità che il giudice valuti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Mancata previsione - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a ) e a- bis ), del d.l. n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2009, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata approvata una disposizione (art. 4, comma 1, legge n. 47 del 2015) che modifica l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eliminando il vulnus costituzionale censurato dal giudice rimettente. A fronte di questo ius superveniens , spetta al giudice rimettente la la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 53/2015 e 20/2015.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Misure cautelari - Delitti commessi «con il metodo mafioso» o al fine di agevolare «le attività delle associazioni» previste dall'art. 416-bis del codice penale, contestati a chi non faccia parte di associazioni di tipo mafioso - Applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata salvezza anche dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. [come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11 del 2009 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere per i delitti commessi «con il metodo mafioso» o al fine di agevolare «le attività delle associazioni» previste dall'art. 416- bis cod. pen., contestati a chi non faccia parte di associazioni di tipo mafioso. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 57 del 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 315/2012.
sentenza 74/2014massima n. 37834 Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Misure cautelari - Delitti commessi avvalendosi del "metodo mafioso" o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - Applicazione della disciplina delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessità di introdurre anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", già applicato nelle parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 11 del 2009 nella parte in cui - nel precedere che, quando sussistono gravi indizio di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì l'ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010); di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011); di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011); all'associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. (sentenza n. 110 del 2012), e anche rispetto alla presunzione assoluta dell'art. 12, comma 4- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998 relativa ad alcune figure di favoreggiamento delle immigrazioni illegali (sentenza n. 331 del 2011). Nelle decisioni citate è stato ribadito come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento, la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, secondo il modello della «pluralità graduata» e predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Da ciò consegue che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit . La Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ipotesi delittuose specificate, violasse, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Tali argomentazioni sono riferibili anche ai delitti commessi avvalendosi del c.d. "metodo mafioso" e ai delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416- bis c.p. atteso che la possibile estraneità dell'autore di tali delitti ad un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza ad un tale sodalizio, rendendo "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere non assicura alla stessa un fondamento giustificativo costituzionalmente valido. La mera evocazione di un'associazione criminale al fine di accrescere la portata intimidatoria della condotta si riflette sulla gravità del fatto-reato e integra la fattispecie circostanziale di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, ma non può essere equiparata, per quanto concerne la misura cautelare carceraria, alla commissione di un reato che implichi necessariamente un vincolo di appartenenza permanente ad un'associazione di tipo mafioso. Sotto altro aspetto, la disciplina censurata collega il regime cautelare speciale non già a singole fattispecie incriminatrici, ma a circostanze aggravanti riferibili ai più vari reati e correlativamente alle più diverse situazioni oggettive e soggettive, di tal che l'ampio numero di reati-base suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione del regime cautelare speciale, offre ulteriore conferma dell'insussistenza di una congrua "base statistica" a sostegno della presunzione censurata. - Per i precedenti specifici in ordine alla presunzione cautelare assoluta di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., v. le citate n. 110 del 2012; 331 e 164 del 2011; n. 265 del 2010. - Per la ratio giustificativa della deroga relativa ai delitti di mafia, v. la citata ordinanza n. 450 del 1995.
sentenza 57/2013massima n. 36991 Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Misure cautelari personali - Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza - Possibilità di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere - Mancata previsione - Presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario" - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Come già precisato in precedenti occasioni - con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive - ciò che vulnera i valori costituzionali - nella specie il remittente Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha censurato la suindicata disposizione, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - non è la presunzione in sé della adeguatezza della custodia carceraria, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tal verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010). Infatti, le considerazioni poste a base delle suddette decisioni valgono anche in rapporto al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (di cui all'art. 630 del codice penale), che, come esattamente precisa il remittente, non è assimilabile, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in rapporto ai quali la Corte - con l'ordinanza n. 450 del 1995 - ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Misure cautelari - Delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale) - Applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie del delitto di violenza sessuale di gruppo - Ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) cod. pen. - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessità di applicare anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", attraverso l'introduzione della locuzione "salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 609- octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, nella parte in cui «impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere» per il delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609- octies del codice penale). La questione è fondata in riferimento ai parametri evocati dal rimettente e nei termini di seguito specificati. In particolare la norma censurata si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie in esame e per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen.; sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Come è stato già precisato dalla giurisprudenza costituzionale in molteplici precedenti occasioni - con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive - ciò che vulnera i parametri costituzionali richiamati non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilevanza al principio del «minore sacrificio necessario». La previsione, invece, di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio, suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 57 del 2013; n. 110 del 2012; n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011; n. 265 del 2010).
Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Misure cautelari personali - Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza - Possibilità di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere - Mancata previsione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 11 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.). Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 213 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata (rimuovendola dall'ordinamento con efficacia ex tunc ) nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. - Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata v. la citata sentenza n. 213/2013. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni, per sopravvenuta mancanza di oggetto v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 177/2013, 315/2012 e 182/2012, nonché per questioni aventi ad oggetto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le citate ordinanze nn. 269/2011 e 225/2011.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- bis , primo comma, cod. pen.) - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di proporzione, di adeguatezza e di graduazione nell'applicazione delle misure cautelari, nonché asserita lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- bis , primo comma, cod. pen.). Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, con la sentenza n. 265 del 2010, è stata dichiarata, in relazione agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600- bis , primo comma, 609- bis e 609- quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Tale decisione - nell'escludere che potesse conciliarsi con i parametri ora indicati la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dal novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto ai delitti cui si riferiva lo scrutinio - ha ritenuto, per contro, compatibile con detti parametri la previsione di una presunzione solo relativa, superabile da specifici elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e meno gravose della custodia in carcere. Si impone pertanto la restituzione degli atti al Tribunale rimettente, perché proceda, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale e del conseguente mutamento del quadro normativo, ad una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
È infondata l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, il giudice a quo ha comunque motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del periculum libertatis , richiamando una propria precedente ordinanza (emessa in accoglimento di precedente impugnazione della difesa), con la quale aveva ritenuto che le esigenze cautelari - pure ravvisabili - di cui all'art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari ed ha precisato che tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenuti nuovi elementi di ordine fattuale.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 11/2009