Art. 484 c.p.p.Costituzione delle parti

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Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. (( 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies))

Testo vigente dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022 · versione 107 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art484 · fonte su Normattiva