Art. 484 c.p.p.Costituzione delle parti

Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies)).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art484 · fonte su Normattiva